Pubblicato: 17.09.2018.
Ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge sulla tutela antincendio (GU 92/10) viene disposto che ogni persona fisica o giuridica, organo dell’autorità statale nonché dell’unità di autogoverno locale e territoriale (regionale) hanno l’onere di eseguire le misure inerenti la tutela antincendio disposte dalle disposizioni della presente Legge e da altre disposizioni normative emanate in base ad essa, dai piani e dalle stime del pericolo d’incendio, dalle delibere delle unità di autogoverno locale e territoriale (regionale) nonché da altri atti generali nell’ambito della tutela antincendio.
Ai sensi dell’art. 38, comma 2, della Legge sulla tutela antincendio (GU 92/10) viene disposto che i proprietari, oppure gli usufruttuari degli edifici, di parte di edifici e di altri beni immobili nonché di locali, oppure gli amministratori di condominio hanno l’onere di manutenzione corretta e regolare delle attrezzature, degli impianti e delle installazioni elettriche, del gas, di venitlazione e di altro scopo, di camini e caminetti, come pure di altri impianti e installazioni che possono causare l’appiccare o la diffusione dell’incendio, come pure l’onere di conservare la documentazione relativa la manutenzione, in osservanza alle disposizioni normative, alle normative tecniche, alle norme e alle indicazioni dei produttori.
Il giorno 04/12/2015 la Città di Buje – Buie, come unità di autogoverno locale, ha emanato la Delibera inerente l’esecuzione dei lavori di pulizia dei camini (Gazzetta ufficiale della Città di Buje – Buie 12/15) con la quale regola la modalità, i termini e le persone autorizzate a svolgere la pulizia ed il controllo degli impianti di scarico e degli impianti di combistione ad aria, il tutto al fine della manutenzione delle loro caratteristiche funzionali per prevenire il pericolo di incendio, esplosione, avvelenamento nonché inquinamento dell’aria.
Ai sensi dell’art. 8, comma 2 e dell’art. 9 della Delibera inerente l’esecuzione dei lavori di pulizia dei camini (Gazzetta ufficiale della Città di Buje – Buie 12/15) viene prescritto che il proprietario o l’usufruttuario di un edificio abitativo, un locale commerciale o di altro locale ha l’onere di usufruire dei servizi di uno spazzacamino autorizzato ovvero ha l’onere di permettere il regolare controllo, la pulizia e la misurazione dei gas di scarico e degli impianti di combusione ad aria, in particolare deve permettere l’accesso agli sportelli per il controllo e la pulizia. Ai sensi dell’art. 24 della Delibera inerente l’esecuzione dei lavori di pulizia dei camini (Gazzetta ufficiale della Città di Buje – Buie 12/15) viene prescritta una sanzione pecuniaria da 1.000,00 a 5.000,00 kn alle persone giuridiche usufrutturarie del servizio, oppure alla persona fisica da 500,00 a 1.000,00 kn nel caso in cui si rifiutino di usufruire dei servizi dello spazzacamino autorizzato.
Lo spazzacamino autorizzato per il territorio della Città di Buje – Buie è la società commerciale D.M.M. – TIM d.o.o. con sede a Carigador, Carigador 154, OIB 93819657319. Contatto telefonico: 099 2147616.